Convenzione

Art. 29

MEMBRI DI MISSIONI DIPLOMATICHE E DI UFFICI CONSOLARI

In vigore dal 16 apr 2008
MEMBRI DI MISSIONI DIPLOMATICHE E DI UFFICI CONSOLARI 1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri di missioni diplomatiche o di uffici consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.
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MEMBRI DI MISSIONI DIPLOMATICHE E DI UFFICI CONSOLARI (Art. 29 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lettonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Riga il 21 maggio 1997, e relativo Scambio di Note, effettuato a Roma il 9 dicembre 2004) — Testo vigente | Portale Normativo