Convenzione

Art. 33

DENUNCIA

In vigore dal 16 apr 2008
DENUNCIA La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In questo caso, la Convenzione cesserà di avere effetto: (a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sugli importi pagati il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia; (b) con riferimento ad altre imposte su reddito o patrimonio, sulle imposte applicabili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione. FATTA a Riga, il 21 maggio 1997, in duplice esemplare, nelle lingue italiana, lettone, e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevale il testo inglese. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DI LETTONIA Parte di provvedimento in formato grafico
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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;73#art-c-33

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DENUNCIA (Art. 33 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lettonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Riga il 21 maggio 1997, e relativo Scambio di Note, effettuato a Roma il 9 dicembre 2004) — Testo vigente | Portale Normativo