Art. 29 · MEMBRI DI MISSIONI DIPLOMATICHE E DI UFFICI CONSOLARI
Convenzione

Art. 29

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MEMBRI DI MISSIONI DIPLOMATICHE E DI UFFICI CONSOLARI

In vigore dal 16 apr 2008
MEMBRI DI MISSIONI DIPLOMATICHE E DI UFFICI CONSOLARI 1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri di missioni diplomatiche o di uffici consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.
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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;73#art-c-29