Convenzione

Art. 25

ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE,

In vigore dal 16 apr 2008
ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE, 1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo. 2. Per quanto concerne l'Italia: (a) Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Lettonia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell' della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Lettonia, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana. (b) Se un residente dell'Italia possiede elementi di patrimonio che, in conformità con le disposizioni di questa Convenzione, sono imponibili in Lettonia, l'imposta sul patrimonio versata in Lettonia è considerata come credito dell'imposta italiana sul patrimonio relativa allo stesso elemento di patrimonio. Il credito tuttavia non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile a detto elemento di patrimonio posseduto in Lettonia nella proporzione in cui lo stesso concorre alla formazione del patrimonio complessivo. Per quanto concerne i residenti della Lettonia, la doppia imposizione sarà eliminata come segue: (a) se un residente della Lettonia ritrae redditi o possiede patrimonio che, conformemente alla presente Convenzione, sono imponibili in Italia, salvo il caso in cui la legislazione interna preveda un trattamento più favorevole, la Lettonia ammetterà: (i) in deduzione dall'imposta sul reddito di tale residente, un ammontare pari alla 'relativa imposta sul reddito pagata in Italia; (ii) in deduzione dall'imposta sul patrimonio di tale residente, un ammontare pari alla relativa imposta patrimoniale pagata in Italia. Tale deduzione in ogni caso non può eccedere la frazione d'imposta sul reddito o sul patrimonio in Lettonia, calcolata prima di operare la deduzione, attribuibile, a seconda del caso, al reddito o al patrimonio imponibile in Italia. (b) Ai fini del sottoparagrafo (a) del presente paragrafo, qualora una società residente della Lettonia riceva un dividendo da parte di una società residente dell'Italia della quale detiene almeno il 10 per cento delle azioni con pieno diritto di voto, l'imposta pagata in Italia comprenderà non solamente l'imposta pagata sul dividendo, ma anche l'imposta pagata sugli utili della società dai quali è stato pagato il dividendo.
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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;73#art-c-25

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ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE, (Art. 25 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lettonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Riga il 21 maggio 1997, e relativo Scambio di Note, effettuato a Roma il 9 dicembre 2004) — Testo vigente | Portale Normativo