Convenzione

Art. 22

ATTIVITÀ OFFSHORE

In vigore dal 16 apr 2008
ATTIVITÀ OFFSHORE 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano nonostante le disposizioni degli articoli da 4 a 21 della presente Convenzione. 2. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, si considera che una persona, residente di uno Stato contraente, che svolge nell'altro Stato contraente attività offshore connesse alla esplorazione o allo sfruttamento del fondo e del sottosuolo marino e delle loro risorse naturali situate in detto altro Stato, eserciti tali attività in detto altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. 3. Le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non si applicano qualora le attività siano svolte per un periodo o periodi non superiori a 30 giorni complessivi nell'arco di 12 mesi. Tuttavia, ai fini del presente paragrafo: (a) le attività svolte da una persona associata ad un'altra persona si considerano svolte dall'altra persona se le attività in questione sono sostanzialmente analoghe a quelle svolte dalla prima persona, fatta eccezione del caso in cui dette attività siano esercitate contestualmente alle proprie attività; (b) si considera che una persona è associata ad un'altra persona se una di esse è controllata direttamente o indirettamente dall'altra, oppure se entrambe sono controllate direttamente o indirettamente da una o più terze persone. 4. Gli utili ricavati da un residente di uno Stato contraente dal trasporto di approvvigionamenti o personale verso la località o tra le località in cui vengono svolte, nell'altro Stato contraente, le attività connesse alla esplorazione o allo sfruttamento del fondo e del sottosuolo marino e delle loro risorse naturali, o dall'esercizio di rimorchiatori o di altri natanti ausiliari a tali attività, sono imponibili soltanto nel primo Stato contraente. 5. (a) Fatte salve le disposizioni del sottoparagrafo (b) del presente paragrafo, gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente, connessa con l'esplorazione e lo sfruttamento del fondo e del sottosuolo marino e le loro risorse naturali situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in questo altro Stato nella misura in cui le mansioni vengono svolte offshore in detto altro Stato. Tuttavia, dette remunerazioni sono imponibili soltanto nel primo Stato qualora l'attività dipendente sia svolta offshore per un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato e per un periodo o periodi che non oltrepassano 30 giorni complessivi nell'arco di dodici mesi. (b) Gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta a bordo di una nave o aeromobile adibiti al trasporto di approvvigionamenti o personale verso la località o tra le località in cui vengono svolte, nell'altro Stato contraente, le attività connesse alla esplorazione o allo sfruttamento del fondo e del sottosuolo marino e delle loro risorse naturali, o in corrispettivo di un'attività dipendente svolta a bordo di rimorchiatori o di altri natanti ausiliari a tali attività, sono imponibili nello Stato contraente del quale è residente il datore di lavoro. 6. Gli utili che un residente di uno Stato contraente deriva dall'alienazione di: (a) diritti di esplorazione o sfruttamento; o (b) beni situati nell'altro Stato contraente e utilizzati nell'ambito dell'esplorazione o dello sfruttamento del fondo e del sottosuolo marino e delle loro risorse naturali in detto altro Stato; o (c) azioni il cui valore, interamente o per la maggior parte, deriva direttamente o indirettamente da tali diritti o tali beni, oppure da tali diritti e tali beni congiuntamente. sono imponibili in detto altro Stato. Nel presente paragrafo l'espressione "diritti di esplorazione o sfruttamento" designa i diritti agli attivi patrimoniali derivanti dalla esplorazione o dello sfruttamento del fondo e del sottosuolo marino e delle loro risorse naturali nell'altro Stato contraente, inclusi i diritti a interessi oppure a benefici relativi a tali attivi patrimoniali.
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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;73#art-c-22

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ATTIVITÀ OFFSHORE (Art. 22 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lettonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Riga il 21 maggio 1997, e relativo Scambio di Note, effettuato a Roma il 9 dicembre 2004) — Testo vigente | Portale Normativo