Convenzione
Art. 17
ARTISTI ED ATLETI
In vigore dal 16 apr 2008
ARTISTI ED ATLETI
1. Nonostante le disposizioni degli , i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di atleta, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Qualora il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da un atleta in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo atleta medesimi, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli della presente Convenzione.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai redditi derivanti da attività esercitate in uno Stato contraente da un artista di spettacolo o da uno sportivo se il soggiorno in detto Stato è interamente o prevalentemente finanziato per mezzo di fondi pubblici dell'altro Stato contraente, o di una sua suddivisione politica o amministrativa o di un suo ente locale. In tal caso, il reddito è imponibile soltanto nello Stato contraente di cui è residente l'artista di spettacolo o lo sportivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2008-03-18;73#art-c-17