Convenzione

Art. 23

ALTRI REDDITI

In vigore dal 16 apr 2008
ALTRI REDDITI 1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato. Tuttavia, tali elementi di reddito, provenienti nell'altro Stato contraente, sono imponibili anche in detto altro Stato. 2. Le disposizioni del paragrafo I del presente articolo non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti al paragrafo 2 dell', nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso gli elementi di reddito sono imponibili nell'altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;73#art-c-23

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ALTRI REDDITI (Art. 23 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lettonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Riga il 21 maggio 1997, e relativo Scambio di Note, effettuato a Roma il 9 dicembre 2004) — Testo vigente | Portale Normativo