Art. 3
Modifiche all'articolo 4 della legge 20 dicembre 1995, n. 575
In vigore dal 13 apr 2008
1. L' della legge 20 dicembre 1995, n. 575, è sostituito dal seguente:
« - 1. Alle tariffe di rotta si applicano le esenzioni obbligatorie stabilite dai competenti organi dell'Unione europea.
2. Con il decreto di cui all' è altresì determinata l'applicazione delle esenzioni stabilite dagli organi di cui al comma 1».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2008-03-18;71#art-rd-3