Art. 3

Modifiche all'articolo 4 della legge 20 dicembre 1995, n. 575

In vigore dal 13 apr 2008
1. L' della legge 20 dicembre 1995, n. 575, è sostituito dal seguente: « - 1. Alle tariffe di rotta si applicano le esenzioni obbligatorie stabilite dai competenti organi dell'Unione europea. 2. Con il decreto di cui all' è altresì determinata l'applicazione delle esenzioni stabilite dagli organi di cui al comma 1».
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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;71#art-rd-3

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