Art. 2
Ordine di esecuzione
In vigore dal 13 apr 2008
1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo II del Protocollo del 27 giugno 1997 e dell' del Protocollo dell'8 ottobre 2002.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2008-03-18;71#art-rd-2