Protocollo
Art. 1
In vigore dal 13 apr 2008
PROTOCOLLO
RELATIVO ALL'ADESIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA ALLA
CONVENZIONE
INTERNAZIONALE DI COOPERAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA
NAVIGAZIONE
AEREA "EUROCONTROL" DEL 13 DICEMBRE 1960, COME PIÙ VOLTE
EMENDATA E
COORDINATA DAL PROTOCOLLO DEL 27 GIUGNO 1997
LA REPUBBLICA D'ALBANIA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA
REPUBBLICA DI CROAZIA, IL REGNO DI DANIMARCA, IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, LA REPUBBLICA FRANCESE,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
LA REPUBBLICA ELLENICA, LA REPUBBLICA D'UNGHERIA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA,
L'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
LA REPUBBLICA DI MALTA,
LA REPUBBLICA DI MOLDAVIA, IL PRINCIPATO DI MONACO, IL REGNO DI NORVEGIA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA SLOVENA, IL REGNO DI
SVEZIA,
LA CONFEDERAZIONE ELVETICA, LA REPUBBLICA CECA,
LA REPUBBLICA DI TURCHIA, E
LA COMUNITÀ EUROPEA,
vista la Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea "EUROCONTROL" dei 13 dicembre 1960, modificata dal Protocollo addizionale del 6 luglio 1970, a sua volta modificato dal Protocollo del 21 novembre 1978, il tutto emendato dal Protocollo del 12 febbraio 1981, e riveduta e coordinata dal Protocollo del 27 giugno 1997, in appresso denominata "la Convenzione", ed in particolare l' della predetta Convenzione;
viste le responsabilità affidate dal Trattato europeo del 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, riveduto dal Trattato di Amsterdam dei 2 ottobre 1997, alla Comunità europea in talune aree coperte dalla Convenzione;
considerando che gli Stati membri della Comunità europea che sono membri di EUROCONTROL, nell'adottare il Protocollo che coordina la Convenzione, aperto alla firma 27 giugno 1997, hanno dichiarato che la loro firma non pregiudica in alcun modo la competenza esclusiva della Comunità in talune aree coperte da tale Convenzione e l'adesione della Comunità ad EUROCONTROL ai fini dell'esercizio di tale competenza esclusiva;
considerando che lo scopo dell'adesione della Comunità europea alla Convenzione è di aiutare l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea, in appresso denominata 'EUROCONTROL", a raggiungere i suoi obiettivi, enunciati nella Convenzione, in particolare quello di costituire un organismo unico ed efficiente incaricato di definire le politiche di gestione del traffico aereo in Europa;
considerando che l'adesione della Comunità europea ad EUROCONTROL richiede che sia chiarito il modo in cui le disposizioni della Convenzione si applicano alla Comunità europea ed ai suoi Stati membri;
considerando che le condizioni dell'adesione della Comunità europea alla Convenzione devono permettere alla Comunità di esercitare, in seno ad EUROCONTROL, le competenze che le sono state conferite dai suoi Stati membri;
considerando che il 2 dicembre 1987 il Regno di Spagna e il Regno Unito hanno convenuto a Londra, in una dichiarazione comune dei Ministri degli esteri dei due paesi, un'intesa per una più stretta cooperazione nell'uso dell'aeroporto di Gibilterra; che tale intesa non è stata ancora attuata,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
La Comunità europea, nell'ambito delle sue competenze, aderisce alla Convenzione alle condizioni enunciate nel presente Protocollo, in conformità alle norme dell' della Convenzione.
Storico versioni
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