Protocollo

Art. 6

In vigore dal 13 apr 2008
1. Per quanto riguarda le decisioni concernenti materie per le quali la Comunità europea ha competenza esclusiva ed ai ffini dell'applicazione delle norme di cui all' della Convenzione, la Comunità europea esercitai diritti di voto dei suoi Stati membri ai sensi della Convenzione ed i voti, semplici e ponderati, espressi dalla Comunità europea sono cumulati per la determinazione delle maggioranze previste ai suddetto . Quando la Comunità vota, i suoi Stati membri non votano. Ai fini della determinazione dei numero di Parti contraenti della Convenzione necessario per dare seguito ad una richiesta di decisione a maggioranza di tre quarti, come previsto alla fine del primo comma dell'.2, si considera che la Comunità rappresenta i suoi Stati membri che sono membri di EUROCONTROL. Una decisione proposta per un determinato punto su cui la Comunità europea è chiamata a votare è differita se una Parte contraente della Convenzione che non è membro della Comunità europea lo richiede. Il rinvio è utilizzato per consentire alle Parti contraenti della Convenzione, assistite dall'Agenzia EUROCONTROL, di procedere a consultazioni sulla decisione proposta. In caso di una tale richiesta, l'adozione della decisione può, essere rinviata per un periodo massimo di sei mesi. 2. Per quanto riguarda le decisioni concernenti materie su cui la Comunità europea non ha competenza esclusiva, gli Stati membri della Comunità europea votano secondo quanto previsto all' della Convenzione e la Comunità europea non vota. 3. La Comunità europea informa di volta in volta le altre Parti contraenti della Convenzione dei casi in cui, per i vari punti iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea generale, del Consiglio e degli altri organi deliberativi cui l'Assemblea generale ed il Consiglio hanno delegato poteri, essa eserciterà i diritti di voto di cui al precedente paragrafo 1. Questa disposizione si applica obbligatoriamente anche alle decisioni da prendere per corrispondenza.
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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;71#art-p-6

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