Protocollo 2
Art. 5
Incriminazione
In vigore dal 12 apr 2006
Incriminazione
1. Ciascuno Stato Parte adotta i provvedimenti legislativi e gli altri provvedimenti necessari per conferire il carattere di reato, quando gli atti siano stati commessi intenzionalmente:
a) alla fabbricazione illecita di armi da fuoco, di loro elementi e munizioni;
b) al traffico illecito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni;
c) alla contraffazione o illecita obliterazione, rimozione o alterazione in modo illegale del marchio ( o dei marchi) che devono comparire su un'arma da fuoco in forza dell' del presente Protocollo).
2. Ciascuno Stato Parte può altresì adottare le misure legislative ed altre necessarie per determinare in quanto reati i seguenti comportamenti:
a) fatti salvi i concetti basilari del suo ordinamento giuridico, il tentativo di commettere un reato determinato in conformità al
paragrafo 1 del presente articolo o di rendersene complice; e
b) il fatto di organizzare, dirigere, aiutare, facilitare, incoraggiare, favoreggiare per mezzo di un aiuto o di consigli, la perpetrazione di un reato stabilito conformemente al paragrafo I del presente articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-03-16;146#art-p-5-2