Protocollo 2
Art. 9
Neutralizzazione delle armi da fuoco
In vigore dal 12 apr 2006
Neutralizzazione delle armi da fuoco
Uno Stato Parte il quale, secondo la sua legislazione interna, non considera un'arma da fuoco neutralizzata come arma da fuoco, prende i provvedimenti necessari, ivi compresa la determinazione di reati specifici, se del caso, per impedire l'illecita riattivazione delle armi da fuoco neutralizzate, in conformità ai principi generali di neutralizzazione in appresso:
a) rendere definitivamente inutilizzabili ed impossibili da rimuovere, sostituire o modificare in vista di qualsiasi riattivazione, tutte le parti essenziali di un'arma da fuoco neutralizzata;
b) prendere provvedimenti per, se del caso far verificare le misure di neutralizzazione da un'autorità competente, al fine di garantire che le modifiche apportate ad un'arma da fuoco la rendano definitivamente inutilizzabile;
c) prevedere, nell'ambito della verifica da parte dell'autorità competente, il rilascio di un certificato o di un documento attestante la neutralizzazione dell'arma da fuoco o l'applicazione a tal fine di un marchio chiaramente visibile sull'arma da fuoco.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2006-03-16;146#art-p-9-2