Protocollo 2
Art. 13
Cooperazione
In vigore dal 12 apr 2006
Cooperazione
1. Gli Stati Parte cooperano a livello bilaterale, regionale ed internazionale per prevenire, combattere e sradicare la fabbricazione ed i traffici illeciti di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni.
2. Fatto salvo il paragrafo 13 dell' della Convenzione, ciascun Stato Parte designa un organismo nazionale o un unico punto di contatto incaricato di provvedere al collegamento con altri Stati Parte per le questioni relative al presente Protocollo.
3. Gli Stati Parte si adoperano per ottenere l'appoggio e la cooperazione di fabbricanti, negozianti, importatori, esportatori, agenti venditori e trasportatori commerciali di armi da fuoco, nonché di loro parti, elementi e munizioni, al fine di prevenire e individuare le attività illecite di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2006-03-16;146#art-p-13-2