Protocollo 2

Art. 15

Agenti venditori e intermediazione

In vigore dal 12 apr 2006
Agenti venditori e intermediazione 1. Al fine di prevenire e di combattere la fabbricazione ed il traffico illecito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni, gli Stati Parte che non lo hanno ancora fatto, prevedono d'istituire un sistema di regolamentazione delle attività di coloro che praticano l'intermediazione. Questo sistema potrebbe includere una o più misure, come: a) l'esigenza di una registrazione per gli agenti venditori che operano sul loro territorio; b) l'esigenza di una licenza o di un'autorizzazione d'intermediazione; oppure c) l'esigenza d'indicare, sulle licenze o autorizzazioni d'importazione e di esportazione, o sui documenti di accompagnamento, il nome e la localizzazione degli agenti venditori che partecipano alla transazione. 2. Gli Stati Parte che hanno istituito un sistema di autorizzazioni per quanto riguarda l'nter-mediazione, come enunciato al paragrafo I del presente articolo, sono incoraggiati a fornire informazioni sugli agenti venditori e sulla mediazione quando scambiano informazioni ai sensi dell' del presente Protocollo, ed a conservare le informazioni relative agli agenti venditori ed all'inter-mediazione conformemente all' del presente Protocollo.
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urn:nir:stato:legge:2006-03-16;146#art-p-15-2

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