Protocollo 2

Art. 1

Relazione con la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata

In vigore dal 12 apr 2006
Traduzione non ufficiale PROTOCOLLO CONTRO LA FABBRICAZIONE ED IL TRAFFICO ILLECITO DI ARMI DA FUOCO E DI LORO PARTI, ELEMENTI E MUNIZIONI, ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE CONTRO LA CRIMINALITA TRANSNAZIONALE ORGANIZZATA Preambolo Gli Stati Parti del presente Protocollo, Consapevoli dell'urgenza di prevenire, combattere e sradicare la fabbricazione ed il traffico illecito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni, essendo queste attività pregiudizievoli per la sicurezza di ciascun Stato, di ciascuna regione e del mondo nell'insieme, e che costituiscono una minaccia per il benessere deì popoli, per la loro promozione sociale ed economica e per il loro diritto a vivere in pace, Convinti dunque della necessità che tutti gli Stati prendano tutti i provvedimenti appropriati a tal fine, ivi comprese le attività di cooperazione internazionale ed altre misure a livello regionale e mondiale, Ricordando la Risoluzione 53/111 dell'Assemblea generale del 9 dicembre 1998 in cui l'Assemblea ha deciso di creare un comitato intergovernativo speciale, a composizione non limitata, incaricato di elaborare una convenzione internazionale generale contro la criminalità transnazionale organizzata e di esaminare se sia il caso di elaborare, in modo particolare, uno strumento internazionale volto a lottare contro la fabbricazione ed il traffico illecito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni. Tenendo presente il principio della parità dei diritti dei popoli e del diritto di questi ultimi di disporre di loro stessi, come sancito nello Statuto delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione relativa ai principi del diritto internazionale inerenti alle relazioni amichevoli ed alla cooperazione fra gli Stati in conformità allo Statuto delle Nazioni Unite. Convinti che il fatto di allegare alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata uno strumento internazionale contro la fabbricazione ed il traffico illecito di armi da fuoco e di loro parti, elementi e munizioni, aiuterà a prevenire e combattere questo tipo di criminalità: Hanno convenuto quanto segue: Articolo primo Relazione con la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata 1. Il presente Protocollo completa la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata. Esso è interpretato congiuntamente alla Convenzione. 2. Le disposizioni della Convenzione si applicano mutatis mutandis al presente Protocollo, salvo disposizione contraria del presente Protocollo. 3. I reati determinati in conformità all' del presente Protocollo sono considerati reati stabiliti in conformità alla Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:2006-03-16;146#art-p-1-2

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