Accordo
Art. 15
In vigore dal 8 mar 2006
1. I requisiti di capacità tecnica e professionale delle imprese, l'idoneità del veicola, il contenute dei documenti di circolazione del veicolo, l'idoneità alla guida dei conducenti, la copertura assicurativa ed i massimali contro i rischi di responsabilità civile verso i terzi e verso i viaggiatoti trasportati, sono determinati, nel rispetto delle disposizioni nazionali, dagli organi competenti del Paese di immatricolazione del veicolo.
2. Le condizioni di polizza debbono essere comunque conformi alle disposizioni di legge vigenti nel Paese in cui si effettua il trasporto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-02-13;70#art-a-15