Accordo
Art. 19
In vigore dal 8 mar 2006
1. Ciascuna Parte Contraente consente l'ingresso nel suo territorio dei veicoli immatricolati nel territorio dell'altra Parte Contraente in esenzione temporanea dai diritti doganali senza proibizioni e restrizioni e a condizione che essi siano riesportati.
2. Le Parti Contraenti possono esigere che tali veicoli siano sottoposti alle formalità doganali richieste per la temporanea importazione nei rispettivi territori nazionali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-02-13;70#art-a-19