Accordo
Art. 11
In vigore dal 8 mar 2006
1. L'impresa con sede sociale nel territorio di una delle Parti Contraenti che effettua il trasporto di merci deve essere munita, per i trasporti tra i due Paesi, di un'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente dell'altro Paese, salvo quanto disposto dall' e salvo diversa decisione adottata dalla Commissione Mista sull'esenzione dell'autorizzazione nei trasporti bilaterali.
L'autorizzazione è valida per un viaggio di andata e ritorno.
2. Nell'effettuazione del trasporto di merci l'ingresso, il movimento e la permanenza dei veicoli, nonché dei conducenti, nel territorio dell'altra Parte Contraente potranno essere sottoposti, a titolo di reciprocità, a particolari condizioni, controlli e cautele, quando lo richiedano esigenze di sicurezza dello Stato.
3. Ai fini del presente Accordo sono da considerarsi in transito i trasporti attraverso il territorio di uno dei due Stati Contraenti con destinazione verso uno Stato terzo senza che vi sia carico o scarico di merci nel territorio dello Stato Contraente attraverso il quale il transito ha luogo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-02-13;70#art-a-11