Accordo

Art. 11

In vigore dal 8 mar 2006
1. L'impresa con sede sociale nel territorio di una delle Parti Contraenti che effettua il trasporto di merci deve essere munita, per i trasporti tra i due Paesi, di un'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente dell'altro Paese, salvo quanto disposto dall' e salvo diversa decisione adottata dalla Commissione Mista sull'esenzione dell'autorizzazione nei trasporti bilaterali. L'autorizzazione è valida per un viaggio di andata e ritorno. 2. Nell'effettuazione del trasporto di merci l'ingresso, il movimento e la permanenza dei veicoli, nonché dei conducenti, nel territorio dell'altra Parte Contraente potranno essere sottoposti, a titolo di reciprocità, a particolari condizioni, controlli e cautele, quando lo richiedano esigenze di sicurezza dello Stato. 3. Ai fini del presente Accordo sono da considerarsi in transito i trasporti attraverso il territorio di uno dei due Stati Contraenti con destinazione verso uno Stato terzo senza che vi sia carico o scarico di merci nel territorio dello Stato Contraente attraverso il quale il transito ha luogo.
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Art. 11 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Sarajevo il 28 aprile 2003. — Testo vigente | Portale Normativo