Accordo

Art. 13

In vigore dal 8 mar 2006
1. L'autorizzazione non è cedibile è da diritto all'impresa ad effettuare trasporti con un veicolo o complesso di veicoli (autocarro senza rimorchi, autotreno, autoarticolato), entro il periodo di validità indicato nell'autorizzazione medesima, comunque non superiore ad un anno. 2. I trasporti in transito nel territorio delle Parti Contraenti, salva diversa intesa delle Parti stesse, non sono soggetti ad autorizzazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2006-02-13;70#art-a-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo