Convenzione

Art. 21

PROFESSORI E INSEGNANTI

In vigore dal 26 feb 2006
PROFESSORI E INSEGNANTI 1. Un professore od un insegnante il quale soggiorni temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una università, collegio, scuola od altro analogo istituto di istruzione, e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente è esente da imposta nel primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca. 2. Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto ai redditi derivanti da attività di ricerca qualora tale ricerca sia effettuata dal professore o dall'insegnante nel pubblico interesse e non principalmente nell'interesse privato di una o più persone determinate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2006-02-06;48#art-c-21

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
PROFESSORI E INSEGNANTI (Art. 21 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Ghana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta ad Accra il 19 febbraio 2004.) — Testo vigente | Portale Normativo