Convenzione
Art. 21
PROFESSORI E INSEGNANTI
In vigore dal 26 feb 2006
PROFESSORI E INSEGNANTI
1. Un professore od un insegnante il quale soggiorni temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una università, collegio, scuola od altro analogo istituto di istruzione, e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente è esente da imposta nel primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto ai redditi derivanti da attività di ricerca qualora tale ricerca sia effettuata dal professore o dall'insegnante nel pubblico interesse e non principalmente nell'interesse privato di una o più persone determinate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2006-02-06;48#art-c-21