Convenzione

Art. 18

ARTISTI E SPORTIVI

In vigore dal 26 feb 2006
ARTISTI E SPORTIVI 1. Nonostante le disposizioni degli redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato. 2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte nonostante le disposizioni degli . 3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i redditi che gli artisti dello spettacolo o gli sportivi che sono residenti di uno Stato contraente ritraggono dalle prestazioni esercitate nell'altro Stato contraente in base ad un programma di scambi culturali tra i Governi di entrambi gli Stati contraenti sono esenti da imposizione in detto altro Stato contraente.
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ARTISTI E SPORTIVI (Art. 18 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Ghana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta ad Accra il 19 febbraio 2004.) — Testo vigente | Portale Normativo