Convenzione
Art. 26
PROCEDURA AMICHEVOLE
In vigore dal 26 feb 2006
PROCEDURA AMICHEVOLE
1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente, o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell', a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.
2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.
5. Se le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione non possono essere risolti dalle autorità competenti in conformità ai paragrafi precedenti del presente articolo, il caso può essere sottoposto ad arbitrato se entrambe le autorità competenti e il contribuente ne convengono e il contribuente concordi per iscritto di essere vincolato alla decisione del collegio arbitrale. La decisione del collegio arbitrale inerente un caso particolare è vincolante per entrambi gli Stati con riguardo a tale caso. La procedura viene stabilita mediante uno scambio di note tra gli Stati contraenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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