Convenzione
Art. 24
ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE
In vigore dal 26 feb 2006
ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE
1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.
2. Per quanto concerne l'Italia:
Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Ghana, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell' della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresss disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.
In tal caso, l'italia deve detrarre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Ghana ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alle formazione del reddito complessivo.
Tuttavia, nessuna detrazione sarà accordata ove l'elemento di reddito di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.
3. Per quanto concerne il Ghana:
a) L'imposta italiana dovuta ai sensi della legislazione italiana conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sia direttamente che per detrazione, sugli utili, sui redditi o sui profitti imponibili provenienti da fonti site in Italia (fatta eccezione nel caso dei dividendi, dell'imposta dovuta sugli utili con i quali sono pagati i dividendi stessi) è ammessa in deduzione dall'imposta del Ghana calcolata sugli stessi utili, redditi o profitti imporibili per i quali è s'tnta calcolata l'imposta italiana;
b) Nal caso di dividendi pagati da una società residente in Italia ad una società residente in Ghana che controlla direttamente o indirettamente almeno il 25 per cento del capitale nella società che paga i dividendi, la deduzione tiene conto (in aggiunta a qualsiasi imposta italiana deducibile ai sensi del sub-paragrafo a) dell'imposta italiana dovuta dalla società sugli utili con i quali sono stati pagati i dividendi stessi.
c) In ogni caso l'ammontare del credito fiscale che si accorda ai sensi del presente paragrafo non può eccedere la quota di imposta del Ghana attribuibile ai predetti utili, redditi o pro G imponibili nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione degli utili, redditi o profitti imponibili complessivi, a seconda dei casi, che sono assoggettabili all'imposta del Ghana.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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