Art. 41
LEGGE 28 dicembre 2005, n. 262
In vigore dal 12 gen 2006
(Soppressione della Commissione permanente per la vigilanza
sull'istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca)
1. La Commissione permanente per la vigilanza sull'istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, di cui all'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, è soppressa.
2. Sono abrogati gli articoli 110 e 112 del testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni.
All'articolo 47, secondo periodo, del medesimo testo unico, sono soppresse le parole: ", col parere della Commissione permanente di vigilanza sugli istituti di emissione,".
Note all'.
- Si riporta il testo dell'art. 47 del testo unico del suddetto regio decreto, così come modificato dalla presente legge:
«Art. 47. (, legge 1° febbraio 1901, n. 24). - Il Banco di Napoli presenta ogni anno al Ministro del tesoro una relazione sull'andamento del servizio di cui negli articoli 45 e 46. La relazione è presentata al Parlamento dal Ministro del tesoro.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-28;262#art-41