Art. 43
LEGGE 28 dicembre 2005, n. 262
In vigore dal 12 gen 2006
(Delega al Governo
per il coordinamento legislativo)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, nonchè delle altre leggi speciali, alle disposizioni della presente legge, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse.
Note all'.
- Per il decreto legislativo n. 385/1993 si vedano le note all'.
- Per il decreto legislativo n. 58/1998 si vedano le note all'.
Storico versioni
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