Art. 4

LEGGE 28 dicembre 2005, n. 262

In vigore dal 12 gen 2006
(Delega di voto) 1. All'articolo 139, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: "La CONSOB può stabilire" sono sostituite dalle seguenti: "La CONSOB stabilisce". Nota all': - Si riporta il testo dell'art. 139 del già citato decreto legislativo n. 58 del 1998, così come modificato dalla presente legge: «Art. 139 (Requisiti del committente). - 1. Il committente deve possedere azioni che gli consentano l'esercizio del diritto di voto nell'assemblea per la quale è richiesta la delega in misura almeno pari all'uno per cento del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nella stessa e deve risultare iscritto da almeno sei mesi nel libro dei soci per la medesima quantità di azioni. "La CONSOB stabilisce" per società a elevata capitalizzazione e ad azionariato particolarmente diffuso percentuali di capitale inferiori. 2. Ai fini previsti dal comma 1, per le società di gestione del risparmio e per i soggetti abilitati alla istituzione di fondi pensione si tiene conto anche delle azioni di pertinenza dei fondi per conto dei quali essi esercitano il diritto di voto.».
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LEGGE 28 dicembre 2005, n. 262 (Art. 4 Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati) — Testo vigente | Portale Normativo