Art. 36
LEGGE 28 dicembre 2005, n. 262
In vigore dal 12 gen 2006
(False comunicazioni circa l'applicazione delle
regole previste nei codici
di comportamento delle società quotate)
1. Dopo l'articolo 192 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:
"Art. 192-bis. - (False comunicazioni circa l'applicazione delle regole previste nei codici di comportamento delle società quotate).
- 1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i direttori generali di società quotate nei mercati regolamentati i quali omettono le comunicazioni prescritte dall'articolo 124-bis ovvero, nelle stesse o in altre comunicazioni rivolte al pubblico, divulgano o lasciano divulgare false informazioni relativamente all'adesione delle stesse società a codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori, ovvero all'applicazione dei medesimi, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a trecentomila euro. Il provvedimento sanzionatorio è pubblicato, a spese degli stessi, su almeno due quotidiani, di cui uno economico, aventi diffusione nazionale".
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