Art. 34

LEGGE 28 dicembre 2005, n. 262

In vigore dal 12 gen 2006
(Falso in prospetto) 1. Dopo l'articolo 173 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente: "Art. 173-bis. - (Falso in prospetto). - 1. Chiunque, allo scopo di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni". 2. L'articolo 2623 del codice civile è abrogato. Note all'. - L'art. 2623 del codice civile, abrogato dalla presente legge, revoca: Violazione di obblighi incombenti agli amministratori».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2005-12-28;262#art-34

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo