Protocollo

Art. 8

In vigore dal 6 gen 2006
L'Articolo 28 della Convenzione è modificato come segue: "Articolo 28 (Competenza dei comitati). - 1 Un comitato investito da un ricorso individuale presentato ai sensi dell'articolo 34 può, con un voto unanime: a dichiararlo irricevibile o radiarlo dal ruolo quando una siffatta decisione può essere adottata senza esame preliminare; oppure b dichiararlo ricevibile e pronunziare contestualmente una decisione in merito quando la questione relativa all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli che è all'origine del caso, è oggetto della giurisprudenza consolidata della Corte. 2 Le decisioni e le sentenze di cui al paragrafo 1 sono definitive. 3 Se il giudice eletto a titolo dell'Alta Parte contraente parte della controversia non fa parte del Comitato, quest'ultimo può, in qualsiasi momento della procedura invitarlo a partecipare alla procedura in sostituzione di uno dei suoi membri, in considerazione di tutti i fattori pertinenti, ivi compreso il fatto di sapere se questa Parte ha contestato l'applicazione della procedura del paragrafo 1.b".
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urn:nir:stato:legge:2005-12-15;280#art-p-8

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