Protocollo
Art. 12
In vigore dal 6 gen 2006
Il paragrafo 3 dell'articolo 35 della Convenzione è modificato come segue:
" 3 La Corte dichiara irricevibile qualsiasi ricorso individuale presentato in applicazione dell'articolo 34 qualora ritenga:
a) che il ricorso è incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli, manifestamente infondato o
abusivo; oppure
b) che il ricorrente non ha subito alcun danno rilevante, a meno che il rispetto dei diritti dell'Uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli non esiga un esame del ricorso per quanto riguarda il merito e a patto di non rigettare, per questa ragione alcuna causa che non sia stata debitamente esaminata da un tribunale interno".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-15;280#art-p-12