Protocollo
Art. 10
In vigore dal 6 gen 2006
L'articolo 31 della Convenzione è emendato come segue;
1 Alla fine del paragrafo a, il termine " e" è soppresso.
2 Il paragrafo b diviene il paragrafo c ed un nuovo paragrafo b viene inserito con la seguente formulazione: "b si pronuncia sulle questioni di cui la Corte è investita dal Comitato dei Ministri in forza dell'articolo 46, paragrafo 4; e"
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-15;280#art-p-10