Protocollo

Art. 10

In vigore dal 6 gen 2006
L'articolo 31 della Convenzione è emendato come segue; 1 Alla fine del paragrafo a, il termine " e" è soppresso. 2 Il paragrafo b diviene il paragrafo c ed un nuovo paragrafo b viene inserito con la seguente formulazione: "b si pronuncia sulle questioni di cui la Corte è investita dal Comitato dei Ministri in forza dell'articolo 46, paragrafo 4; e"
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urn:nir:stato:legge:2005-12-15;280#art-p-10

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