Protocollo
Art. 4
In vigore dal 6 gen 2006
L'Articolo 25 della Convenzione diviene l'articolo 24 e la sua formulazione è modificata come segue:
"Articolo 24 (Cancelliere e relatori). - 1 La Corte dispone di una cancelleria le cui incombenze e la cui organizzazione sono stabilite dal regolamento della Corte.
2 Quando siede in formazione di giudice unico, la Corte è assistita da relatori che esercitano le loro funzioni sotto l'autorità del presidente della Corte. Essi fanno parte della cancelleria della Corte ".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2005-12-15;280#art-p-4