Trattato›Capo II›Sez. 1
Art. 302
In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-302
Il Consiglio può nominare, su proposta del ministro degli affari esteri dell'Unione, un rappresentante speciale al quale conferisce un mandato per questioni politiche specifiche. Il rappresentante speciale esercita il mandato sotto l'autorità del ministro.
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