TrattatoCapo IISez. 1

Art. 302

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-302 Il Consiglio può nominare, su proposta del ministro degli affari esteri dell'Unione, un rappresentante speciale al quale conferisce un mandato per questioni politiche specifiche. Il rappresentante speciale esercita il mandato sotto l'autorità del ministro.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-302

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Art. 302 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo