Art. 297
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-297
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Quando a livello internazionale serve un intervento operativo dell'Unione, il Consiglio stabilisce con apposite decisioni europee obiettivi, mezzi, portata, condizioni e l'eventuale durata dell'azione. Queste decisioni sono vincolanti per gli Stati membri nelle loro posizioni e nelle loro azioni. Prima di compiere azioni nazionali collegate, gli Stati devono informare il Consiglio in tempo utile per una concertazione preliminare, a meno che non si tratti di un semplice recepimento sul piano nazionale. In casi di assoluta urgenza e necessità, gli Stati possono prendere misure immediate informando subito il Consiglio, purché rispettino gli obiettivi generali già fissati. Se invece emergono gravi difficoltà nell'applicare la decisione, lo Stato interessato investe il Consiglio per cercare insieme soluzioni idonee ed efficaci.
La norma stabilisce le procedure decisionali e operative dell'Unione europea quando una situazione internazionale richiede un suo intervento, garantendo al contempo il coordinamento e l'allineamento delle azioni dei singoli Stati membri.
Si applica al Consiglio dell'Unione europea e a tutti gli Stati membri dell'Unione.
A fronte di una crisi internazionale, il Consiglio adotta una decisione che stabilisce una missione operativa definendone mezzi e obiettivi. Uno Stato membro che deve intraprendere un'azione nazionale per dare seguito a tale missione ne informa preventivamente il Consiglio per consentire il coordinamento. Qualora però la situazione muti repentinamente prima che il Consiglio possa riunirsi, lo Stato può adottare misure urgenti coerenti con la missione, avvertendo immediatamente il Consiglio.
Obbligo per gli Stati membri di conformarsi alle decisioni europee; obbligo di informare preventivamente il Consiglio sulle posizioni o azioni nazionali previste (salvo semplice recepimento); obbligo di informare immediatamente il Consiglio in caso di misure urgenti adottate per assoluta necessità; obbligo di investire il Consiglio in caso di difficoltà rilevanti di applicazione. Non sono menzionate sanzioni nel testo.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.