TrattatoCapo IISez. 1

Art. 297

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-297 1. Quando una situazione internazionale richiede un intervento operativo dell'Unione, il Consiglio adotta le decisioni europee necessarie. Tali decisioni definiscono gli obiettivi, la portata e i mezzi di cui l'Unione deve disporre e le condizioni di attuazione dell'azione e, se necessario, la durata. Se si produce un cambiamento di circostanze che ha una netta incidenza su una questione oggetto di tale decisione europea, il Consiglio rivede i principi e gli obiettivi di detta decisione e adotta le decisioni europee necessarie. 2. Le decisioni europee di cui al paragrafo 1 vincolano gli Stati membri nelle loro prese di posizione e nella conduzione della loro azione. 3. Qualsiasi presa di posizione o azione nazionale prevista in applicazione di una decisione europea di cui al paragrafo 1 forma oggetto di informazione da parte dello Stato membro interessato entro termini che permettano, se necessario, una concertazione preliminare in sede di Consiglio. L'obbligo dell'informazione preliminare non è applicabile per le misure di semplice recepimento di detta decisione sul piano nazionale. 4. In caso di assoluta necessità connessa con l'evoluzione della situazione e in mancanza di una revisione della decisione europea di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono prendere d'urgenza le misure necessarie, tenuto conto degli obiettivi generali di detta decisione. Lo Stato membro che prende tali misure ne informa immediatamente il Consiglio. 5. In caso di difficoltà rilevanti nell'applicazione di una decisione europea di cui al presente articolo, uno Stato membro investe della questione il Consiglio, che delibera al riguardo e ricerca le soluzioni appropriate. Queste non possono essere in contrasto con gli obiettivi dell'azione nè nuocere alla sua efficacia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-297

In sintesi

Quando a livello internazionale serve un intervento operativo dell'Unione, il Consiglio stabilisce con apposite decisioni europee obiettivi, mezzi, portata, condizioni e l'eventuale durata dell'azione. Queste decisioni sono vincolanti per gli Stati membri nelle loro posizioni e nelle loro azioni. Prima di compiere azioni nazionali collegate, gli Stati devono informare il Consiglio in tempo utile per una concertazione preliminare, a meno che non si tratti di un semplice recepimento sul piano nazionale. In casi di assoluta urgenza e necessità, gli Stati possono prendere misure immediate informando subito il Consiglio, purché rispettino gli obiettivi generali già fissati. Se invece emergono gravi difficoltà nell'applicare la decisione, lo Stato interessato investe il Consiglio per cercare insieme soluzioni idonee ed efficaci.

Perché esiste questa norma

La norma stabilisce le procedure decisionali e operative dell'Unione europea quando una situazione internazionale richiede un suo intervento, garantendo al contempo il coordinamento e l'allineamento delle azioni dei singoli Stati membri.

A chi si applica

Si applica al Consiglio dell'Unione europea e a tutti gli Stati membri dell'Unione.

Esempio pratico

A fronte di una crisi internazionale, il Consiglio adotta una decisione che stabilisce una missione operativa definendone mezzi e obiettivi. Uno Stato membro che deve intraprendere un'azione nazionale per dare seguito a tale missione ne informa preventivamente il Consiglio per consentire il coordinamento. Qualora però la situazione muti repentinamente prima che il Consiglio possa riunirsi, lo Stato può adottare misure urgenti coerenti con la missione, avvertendo immediatamente il Consiglio.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo per gli Stati membri di conformarsi alle decisioni europee; obbligo di informare preventivamente il Consiglio sulle posizioni o azioni nazionali previste (salvo semplice recepimento); obbligo di informare immediatamente il Consiglio in caso di misure urgenti adottate per assoluta necessità; obbligo di investire il Consiglio in caso di difficoltà rilevanti di applicazione. Non sono menzionate sanzioni nel testo.

Domande frequenti

Le decisioni adottate dal Consiglio per gli interventi operativi sono vincolanti per gli Stati membri?Sì, le decisioni europee adottate dal Consiglio vincolano gli Stati membri nelle loro prese di posizione e nella conduzione della loro azione.
Gli Stati membri possono agire d'urgenza senza attendere la revisione del Consiglio?Sì, in caso di assoluta necessità dovuta all'evoluzione della situazione e in assenza di revisione, gli Stati possono prendere con urgenza le misure necessarie nel rispetto degli obiettivi generali, informandone immediatamente il Consiglio.
Cosa accade se uno Stato membro incontra gravi difficoltà nell'applicare una decisione operativa?Lo Stato investe della questione il Consiglio, il quale delibera per trovare soluzioni appropriate che non contrastino con gli obiettivi dell'azione né ne compromettano l'efficacia.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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