TrattatoCapo IISez. 1

Art. 295

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-295 1. Il Consiglio europeo definisce gli orientamenti generali della politica estera e di sicurezza comune, comprese le questioni che hanno implicazioni in materia di difesa. Qualora lo esigano sviluppi internazionali, il presidente del Consiglio europeo convoca una riunione straordinaria dello stesso per definire le linee strategiche della politica dell'Unione dinanzi a tali sviluppi. 2. Il Consiglio adotta le decisioni europee necessarie per la definizione e l'attuazione della politica estera e di sicurezza comune in base agli orientamenti generali e alle linee strategiche definiti dal Consiglio europeo.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-295

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Art. 295 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo