Trattato›Capo II›Sez. 1
Art. 295
In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-295
1. Il Consiglio europeo definisce gli orientamenti generali della politica estera e di sicurezza comune, comprese le questioni che hanno implicazioni in materia di difesa.
Qualora lo esigano sviluppi internazionali, il presidente del Consiglio europeo convoca una riunione straordinaria dello stesso per definire le linee strategiche della politica dell'Unione dinanzi a tali sviluppi.
2. Il Consiglio adotta le decisioni europee necessarie per la definizione e l'attuazione della politica estera e di sicurezza comune in base agli orientamenti generali e alle linee strategiche definiti dal Consiglio europeo.
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