Art. 302
TrattatoCapo IISez. 1

Art. 302

165 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-302 Il Consiglio può nominare, su proposta del ministro degli affari esteri dell'Unione, un rappresentante speciale al quale conferisce un mandato per questioni politiche specifiche. Il rappresentante speciale esercita il mandato sotto l'autorità del ministro.
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