TrattatoSez. 7

Art. 239

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-239 Qualsiasi misura in materia di prezzi e condizioni di trasporto, adottata nell'ambito della Costituzione, deve tener conto della situazione economica dei vettori.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-239

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 239 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo