TrattatoSez. 7

Art. 242

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-242 Le tasse o canoni che, a prescindere dai prezzi di trasporto, sono percepiti da un vettore al passaggio delle frontiere non debbono superare un livello ragionevole, avuto riguardo alle spese reali effettivamente determinate dal passaggio stesso. Gli Stati membri procurano di ridurre le spese in questione. La Commissione può rivolgere raccomandazioni agli Stati membri ai fini dell'applicazione del presente articolo.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-242

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Art. 242 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo