TrattatoSez. 7

Art. 236

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-236 1. Gli obiettivi della Costituzione sono perseguiti, per quanto riguarda la materia disciplinata dalla presente sezione, nel quadro di una politica comune dei trasporti. 2. La legge o legge quadro europea applica il paragrafo 1 tenendo conto degli aspetti peculiari dei trasporti. È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale. La legge o legge quadro europea stabilisce: a) norme comuni applicabili ai trasporti internazionali in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo o in transito sul territorio di uno o più Stati membri; b) le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro; c) le misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti; d) ogni altra misura utile. 3. All'atto dell'adozione della legge o legge quadro europea di cui al paragrafo 2, si tiene conto dei casi in cui la sua applicazione rischi di pregiudicare gravemente il tenore di vita e l'occupazione in talune regioni, come pure l'uso delle attrezzature relative ai trasporti.
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Art. 236 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo