Trattato›Sez. 4
Art. 232
In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-232
Quando in uno Stato membro un prodotto è disciplinato da un'organizzazione nazionale del mercato o da qualsiasi regolamentazione interna di effetto equivalente che sia pregiudizievole alla posizione concorrenziale di una produzione similare in un altro Stato membro, gli Stati membri applicano al prodotto in questione in provenienza dallo Stato membro ove sussista l'organizzazione ovvero la regolamentazione suddetta una tassa di compensazione all'entrata, salvo che tale Stato non applichi una tassa di compensazione all'esportazione.
La Commissione adotta regolamenti o decisioni europei che fissano l'ammontare di tali tasse nella misura necessaria a ristabilire l'equilibrio. Essa può ugualmente autorizzare il ricorso ad altre misure di cui determina le condizioni e modalità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-232