TrattatoSez. 4

Art. 228

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-228 1. Per raggiungere gli obiettivi previsti all'articolo III-227 è creata un'organizzazione comune dei mercati agricoli. A seconda dei prodotti, tale organizzazione assume una delle forme qui sotto specificate: a) regole comuni in materia di concorrenza, b) un coordinamento obbligatorio delle diverse organizzazioni nazionali del mercato, c) un'organizzazione europea del mercato. 2. L'organizzazione comune in una delle forme indicate al paragrafo 1 può comprendere tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti all'articolo III-227, e in particolare regolamentazioni dei prezzi, sovvenzioni sia alla produzione che alla distribuzione dei diversi prodotti, sistemi per la costituzione di scorte e per il riporto e meccanismi comuni di stabilizzazione all'importazione o all'esportazione. Essa deve limitarsi a perseguire gli obiettivi previsti all'articolo III-227 e deve escludere qualsiasi discriminazione fra produttori o consumatori dell'Unione. Un'eventuale politica comune dei prezzi deve essere basata su criteri comuni e su metodi di calcolo uniformi. 3. Per consentire all'organizzazione comune di cui al paragrafo 1 di raggiungere i suoi obiettivi, potranno essere creati uno o più Fondi agricoli di orientamento e di garanzia.
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Art. 228 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo