Trattato›Sez. 3
Art. 224
In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-224
La legge europea stabilisce le misure d'applicazione relative al Fondo europeo di sviluppo regionale. È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.
Per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "orientamento", ed il Fondo sociale europeo sono applicabili rispettivamente l'articolo III-231 e l'articolo III-219, paragrafo 3.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-224