Art. 2

Ordine di esecuzione

In vigore dal 22 apr 2005
1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all' a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo IV-447 del Trattato stesso.
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Ordine di esecuzione (Art. 2 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004.) — Testo vigente | Portale Normativo