Art. 2
Ordine di esecuzione
In vigore dal 22 apr 2005
1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all' a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo IV-447 del Trattato stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-rd-2