Protocollo 3›Titolo II
Art. 9
In vigore dal 22 apr 2005
Il rinnovo parziale dei giudici, che ha luogo ogni tre anni, riguarda alternamente tredici e dodici giudici.
Il rinnovo parziale degli avvocati generali, che ha luogo ogni tre anni, riguarda ogni volta quattro avvocati generali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-9-3