Protocollo 3›Titolo I
Art. 5
In vigore dal 22 apr 2005
A parte i rinnovi regolari e i decessi, le funzioni di giudice cessano individualmente per dimissioni.
In caso di dimissioni di un giudice, la lettera di dimissioni è indirizzata al presidente della Corte di giustizia per essere trasmessa al presidente del Consiglio. Quest'ultima notificazione importa vacanza di seggio.
Salvo i casi in cui si applica l', ogni giudice rimane in carica fino a quando il suo successore non assuma le proprie funzioni.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-5-3