Protocollo 3Titolo I

Art. 5

In vigore dal 22 apr 2005
A parte i rinnovi regolari e i decessi, le funzioni di giudice cessano individualmente per dimissioni. In caso di dimissioni di un giudice, la lettera di dimissioni è indirizzata al presidente della Corte di giustizia per essere trasmessa al presidente del Consiglio. Quest'ultima notificazione importa vacanza di seggio. Salvo i casi in cui si applica l', ogni giudice rimane in carica fino a quando il suo successore non assuma le proprie funzioni.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-5-3

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Art. 5 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo