Protocollo 3›Titolo I
Art. 3
In vigore dal 22 apr 2005
I giudici godono dell'immunità di giurisdizione. Per quanto concerne gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, essi continuano a godere dell'immunità dopo la cessazione dalle funzioni.
La Corte di giustizia, riunita in seduta plenaria, può togliere l'immunità. Quando la decisione riguarda un membro del Tribunale o di un tribunale specializzato, la Corte decide previa consultazione del tribunale interessato.
Qualora, tolta l'immunità, venga promossa un'azione penale contro un giudice, questi può essere giudicato, in ciascuno degli Stati membri, soltanto dall'organo competente a giudicare i magistrati appartenenti alla più alta giurisdizione nazionale.
Gli articoli da 11 a 14 e l' del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, ai cancellieri e ai relatori aggiunti della Corte di giustizia dell'Unione europea, senza pregiudizio delle disposizioni relative all'immunità di giurisdizione dei giudici che figurano nel primo, secondo e terzo comma del presente articolo.
Storico versioni
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