Art. 9
Protocollo 3Titolo II

Art. 9

469 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
Il rinnovo parziale dei giudici, che ha luogo ogni tre anni, riguarda alternamente tredici e dodici giudici. Il rinnovo parziale degli avvocati generali, che ha luogo ogni tre anni, riguarda ogni volta quattro avvocati generali.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-9-3