Protocollo 9Parte PRIMATitolo I

Art. 8

In vigore dal 22 apr 2005
Le disposizioni dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 che hanno per oggetto o per effetto di abrogare o di modificare, a titolo non transitorio, atti adottati dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi della Comunità o dell'Unione europea istituita dal trattato sull'Unione europea, quali interpreatati dalla Corte di giustizia delle Comunità europee e del Tribunale di primo grado, restano in vigore fatta salva l'applicazione del secondo comma. Tali disposizioni hanno la stessa natura giuridica degli atti che hanno abrogato o modificato e sono soggette alle stesse norme.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-8-8

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