Protocollo 9›Parte PRIMA›Titolo I
Art. 8
In vigore dal 22 apr 2005
Le disposizioni dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 che hanno
per oggetto o per effetto di abrogare o di modificare, a titolo non transitorio, atti adottati dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi della Comunità o dell'Unione europea istituita dal trattato sull'Unione europea, quali interpreatati dalla Corte di giustizia delle Comunità europee e del Tribunale di primo grado, restano in vigore fatta salva l'applicazione del secondo comma.
Tali disposizioni hanno la stessa natura giuridica degli atti che
hanno abrogato o modificato e sono soggette alle stesse norme.
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