Protocollo 9›Parte PRIMA›Titolo I
Art. 7
In vigore dal 22 apr 2005
Gli atti adottati dalle istituzioni ai quali si riferiscono le
disposizioni transitorie previste dal presente protocollo conservano la loro natura giuridica; in particolare, rimangono applicabili le procedure per la loro modifica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-7-8